Lo scopo della fondazione è la destinazione di un capitale ai sensi dell'art. 335 CC a favore delle persone menzionate nell'art. 3 dell'atto di fondazione. I membri della famiglia aventi diritto possono ricevere contributi dai fondi della fondazione, in particolare per le spese di formazione, di studio specializzato, per soggiorni di studio all'estero, per spese di malattia, infortunio e cura, per l'allestimento per il matrimonio, per l'apertura di un'attività commerciale, per la creazione di un'esistenza autonoma o per scopi simili, nonché in caso di necessità personale. Eccezionalmente, tali elargizioni possono essere effettuate anche ai coniugi dei discendenti.