La previdenza professionale, nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di applicazione, assicurando i collaboratori e gli amministratori dell'azienda e delle eventuali società affiliate, nonché i loro superstiti, contro le conseguenze economiche derivanti dalla vecchiaia, dall'invalidità e dalla morte, mediante l'erogazione di prestazioni fissate per via regolamentare. La Fondazione può estendere la previdenza oltre le prestazioni minime della LPP e, se la sua fortuna lo consente, versare assegni di soccorso in situazioni di necessità come malattia, incidente o disoccupazione quando il beneficiario si trova nel bisogno. Il Consiglio di fondazione è competente per decidere i mezzi propri alla realizzazione dello scopo definito al comma 1. Può utilizzare a tal fine tutto o parte della fortuna della Fondazione. Può anche concludere contratti di assicurazione a favore di tutti i beneficiari o di una parte di essi, o riprendere a nome della Fondazione contratti già conclusi; la Fondazione sarà allora sia contraente d'assicurazione che beneficiaria. Su decisione del Consiglio di fondazione e con l'approvazione dell'azienda, la Fondazione può anche decidere di estendere la sua attività ai collaboratori di altre società aventi legami finanziari o economici stretti con l'azienda, a condizione che i diritti dei collaboratori dell'azienda non siano lesi e che ogni società legata fornisca alla Fondazione i mezzi finanziari necessari per l'assicurazione dei propri collaboratori. Se del caso, sarà conclusa una convenzione con la società legata; essa fisserà anche le disposizioni applicabili in caso di estinzione dei legami che uniscono la società legata all'azienda. La nozione di azienda di seguito comprende anche le società legate per convenzione. In nessun caso la Fondazione può assumere obbligazioni incombenti giuridicamente all'azienda al di fuori delle sue obbligazioni di previdenza a favore del personale, né effettuare versamenti che rivestano il carattere di una retribuzione del lavoro o un aspetto simile.