La previdenza professionale, a favore dei dipendenti della società fondatrice o della società del datore di lavoro, fornisce aiuti e prestazioni: al dipendente in caso di vecchiaia, invalidità o se si trova in situazioni di necessità come malattia, incidente o disoccupazione; al dipendente in situazioni di necessità come malattia, incidente, disoccupazione o invalidità del coniuge, figli minori o incapaci di svolgere un'attività lucrativa o altre persone di cui si prende cura; in caso di decesso del dipendente, al coniuge superstite, al coniuge divorziato, nonché alle persone di cui si assumeva la totalità o la maggior parte del mantenimento al momento della morte; se tali persone non esistono, agli eredi legittimi. I contributi del datore di lavoro possono anche essere prelevati, ai sensi dell'articolo 331, 3° comma CO, da riserve precedentemente alimentate a tal fine e contabilizzate separatamente. La fondazione può versare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte, alle quali la società ha aderito o che ha creato. In particolare, potranno anche essere finanziate le contribuzioni del datore di lavoro dovute nell'ambito di tali istituzioni. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti; è allora l'assicurato e il beneficiario.