Previdenza per i lavoratori (sia uomini che donne) della società fondatrice o datrice di lavoro e per le imprese che sono finanziariamente o economicamente strettamente legate alla società fondatrice, mediante concessione di sussidi o contributi: al lavoratore in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di necessità, come malattia, infortunio o disoccupazione dello stesso; al lavoratore in situazioni di necessità, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minorenni o inabili al lavoro o di altre persone di cui egli provvede al mantenimento; in caso di morte del lavoratore, al coniuge superstite nonché alle persone di cui egli provvedeva al mantenimento, in tutto o in parte, al momento della morte. I contributi del datore di lavoro possono essere versati, secondo l'articolo 331 comma 3 CO, anche da riserve di contributi precedentemente accumulate e separate. La fondazione può erogare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da tasse alle quali la società fondatrice si è affiliata o che essa stessa ha istituito.