Previdenza a favore dei dipendenti della F. Aeschbach AG e dei loro superstiti contro le conseguenze economiche dell'età, dell'invalidità o della morte; assistenza volontaria ai dipendenti in caso di necessità non imputabile, a condizione che siano o siano stati impiegati presso la F. Aeschbach AG; costituzione dei mezzi necessari per eventuali miglioramenti delle prestazioni a favore dei dipendenti dirigenti; costituzione dei mezzi necessari per il miglioramento delle prestazioni in caso di pensionamento anticipato; la fondazione può essere estesa, mediante decisione del consiglio di fondazione e con un accordo scritto di adesione, anche al personale di imprese economicamente o finanziariamente strettamente legate alla F. Aeschbach AG, a condizione che alla fondazione siano messi a disposizione i mezzi necessari e che i diritti dei destinatari attuali non siano pregiudicati.