Previdenza per i dipendenti della società fondatrice attraverso l'erogazione di sussidi o contributi: a) al dipendente in caso di vecchiaia, malattia, infortunio o invalidità dello stesso; b) al dipendente in caso di malattia, infortunio o invalidità del coniuge, dei figli minori o incapaci di lavorare o di altre persone a carico; c) in caso di decesso del dipendente al coniuge superstite e alle persone a carico. La fondazione può anche erogare contributi ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni, da fondi precedentemente accumulati e separatamente indicati, ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito. Per raggiungere lo scopo della fondazione o parti di esso, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione a favore dei beneficiari o di una parte di essi, a condizione che la fondazione sia l'assicuratore e il beneficiario. Dal patrimonio della fondazione non possono essere erogate prestazioni per le quali la società fondatrice è legalmente obbligata al di fuori della previdenza professionale o che essa eroga abitualmente come compenso per il lavoro prestato (come indennità di carovita, gratifiche, doni per anzianità di servizio, ecc.).