Previdenza professionale per i dipendenti della società fondatrice o datrice di lavoro attraverso la concessione di sussidi e prestazioni: al dipendente in caso di vecchiaia o invalidità o in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio o disoccupazione, da parte sua; al dipendente in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio, disoccupazione o invalidità del coniuge, dei figli minori o incapaci di lavorare o di altre persone a carico; in caso di decesso del dipendente al coniuge superstite, al coniuge divorziato nonché alle persone a carico delle quali egli provvedeva interamente o principalmente al momento della sua morte, e in mancanza di tali persone ai suoi eredi legittimi. I contributi del datore di lavoro possono essere versati anche da riserve di contributi accumulate e separate in precedenza, come previsto dall'articolo 331, comma 3, del Codice delle obbligazioni. La fondazione può versare tali contributi ad altre istituzioni di previdenza esenti da imposte alle quali la società fondatrice si è associata o che essa stessa ha istituito.