La fondazione ha lo scopo di fornire la previdenza professionale nel quadro della LPP e delle sue disposizioni di attuazione per i dipendenti dell'azienda datrice di lavoro (di seguito denominata azienda) e per le imprese ad essa collegate economicamente o finanziariamente, nonché per i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche dell'età, della morte e dell'invalidità. Può fornire prestazioni di previdenza ulteriori rispetto ai minimi legali. Con decisione del Consiglio di fondazione, in accordo con l'azienda, possono essere affiliate alla fondazione anche imprese collegate economicamente o finanziariamente all'azienda. I diritti dei destinatari attuali non devono essere pregiudicati. L'affiliazione di un'impresa collegata avviene sulla base di un accordo di affiliazione scritto, che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. Per raggiungere il suo scopo, la fondazione può stipulare contratti di assicurazione o aderire a contratti esistenti, essendo essa stessa l'assicuratrice e la beneficiaria.