Garanzia per a) ipoteche successive su aziende agricole e terreni, b) crediti di investimento e prestiti di aiuto operativa per affittuari, c) crediti di investimento per edifici e impianti comuni per la lavorazione, lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli regionali nonché d) crediti di investimento per la creazione di organizzazioni di auto-aiuto contadino nel settore della produzione e gestione aziendale orientata al mercato. Può fornire prestazioni ai sensi dell'art. 78 cpv. 3 della Legge federale sull'agricoltura del 19 aprile 1998, sostiene gli sforzi della Cassa di credito agricolo solothurnese, attraverso una pianificazione razionale, di ridurre i costi di costruzione e quindi il carico finale delle aziende agricole.