La fondazione ha lo scopo, da un lato, di fornire prestazioni di previdenza ai dipendenti della società fondatrice (nonché alle società economicamente o finanziariamente collegate) e ai loro familiari e superstiti in situazioni di difficoltà, come malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione o altra forma di bisogno; ciò non nel senso di prestazioni di previdenza regolamentari, ma di prestazioni discrezionali della fondazione. La fondazione ha lo scopo, dall'altro lato, di finanziare e fornire contributi a istituti di previdenza personale esenti da imposte, ai quali la società fondatrice (nonché le società economicamente o finanziariamente collegate) sono affiliate; sia che questi contributi siano destinati a sollevare la società fondatrice (o le società collegate) e/o i dipendenti interessati, sia che questi contributi si aggiungano ai contributi regolari. Nei limiti in cui queste prestazioni finanziano contributi dei datori di lavoro, ciò è possibile solo se sono state costituite riserve esplicite o se vengono finanziati contributi dei dipendenti di importo almeno equivalente. Dal patrimonio della fondazione e dai suoi redditi non possono essere erogate prestazioni per le quali la società fondatrice è obbligata per legge o contratto o che essa eroga abitualmente come compenso per servizi prestati (come ad esempio indennità di carovita, assegni familiari, gratifiche, doni per anzianità di servizio, ecc.).