I Cantoni Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino («Cantoni convenzionati») formano una regione di vigilanza comune per la vigilanza su a) istituti di previdenza professionale ai sensi dell'art. 61 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), b) fondazioni classiche ai sensi dell'art. 84 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC), nella misura in cui i Cantoni convenzionati hanno trasferito questo compito all'Istituto. L'Istituto a) adempie i compiti trasferiti ai Cantoni dalla legislazione federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, b) assume i compiti nel campo delle fondazioni classiche, nella misura in cui i Cantoni convenzionati gli hanno trasferito questi compiti ai sensi dell'art. 35 IVBSA. I Cantoni convenzionati possono trasferire all'Istituto ulteriori compiti nel campo delle fondazioni classiche, in particolare le funzioni di autorità cantonale ai sensi dell'art. 85, 86, 86a e 88 CC e il trattamento dei mezzi di impugnazione.